Bonifico parlante: come si fa, e come si rimedia se lo sbagli

È il pagamento da cui dipende la detrazione sull'impianto: tre dati obbligatori, una ritenuta che la banca opera sul fornitore e due sole strade per correggere un errore.

Il bonifico parlante è un bonifico bancario o postale — anche online — che contiene i dati con cui il fisco collega quel pagamento alla tua detrazione. Per il fotovoltaico non è un dettaglio burocratico: è la condizione del pagamento. Se paghi l'impianto in un altro modo, o compili male il bonifico, la detrazione può non spettarti, e su una spesa agevolata al 50% è la metà del conto. Questa pagina spiega che cosa deve contenere, perché la banca trattiene l'11%, quando la spesa si considera sostenuta e che cosa si può fare quando è già andata storta.

I tre dati che devono comparire

L'Agenzia delle entrate chiede che dal bonifico risultino tre elementi:

  1. La causale del versamento, dalla quale si capisca che il pagamento riguarda interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione. I moduli di "bonifico agevolato" delle banche chiedono di indicare gli estremi della norma agevolativa: è la stessa indicazione che la guida richiede, per esempio, quando il pagamento lo esegue una società finanziaria.
  2. Il codice fiscale del beneficiario della detrazione, che può anche essere diverso da chi ordina il bonifico.
  3. La partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, cioè l'impresa che installa l'impianto.

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Manca uno di questi e il bonifico non è "parlante": è un bonifico ordinario, che ai fini della detrazione non vale.

Perché la banca trattiene l'11%

Al momento del pagamento, banche e Poste Italiane operano nei confronti di chi riceve il bonifico una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che esegue i lavori. Per i bonifici effettuati dal 1° marzo 2024 la ritenuta è pari all'11%. Le istruzioni operative sono nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40 del 28 luglio 2010.

Due conseguenze pratiche, e vale la pena tenerle a mente quando ne parli con l'installatore.

  • Non è un costo tuo. È un acconto d'imposta del fornitore: tu bonifichi l'intero importo della fattura, l'impresa riceve l'importo al netto della ritenuta e la recupera in dichiarazione.
  • È il motivo per cui la compilazione conta. La guida è esplicita: una compilazione incompleta che pregiudichi in modo definitivo la possibilità per la banca o per Poste di operare la ritenuta non consente il riconoscimento della detrazione. Il modulo non è un formalismo: è il meccanismo con cui il fisco intercetta il pagamento.

Se il bonifico è appoggiato a un istituto di pagamento diverso da una banca — quelli autorizzati dalla Banca d'Italia a prestare servizi di pagamento — il bonifico resta valido, ma a condizione che l'istituto assolva da sostituto d'imposta tutti gli adempimenti sulla ritenuta: versamento, certificazione con il modello CU e trasmissione del modello 770. Prima di pagare l'impianto da un conto di questo tipo, chiedi conferma all'istituto.

Quando la spesa si considera sostenuta

Vale il principio di cassa, e la guida lo precisa in un modo che a fine anno fa differenza: la spesa pagata con bonifico si considera sostenuta nel momento in cui dai l'ordine di pagamento alla banca o alla posta, non quando l'addebito compare sul conto.

È il dettaglio che decide in quale anno cade la spesa, e quindi con quale aliquota. Nel 2026 la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio vale il 50% per gli interventi sull'abitazione principale sostenuti dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e il 36% negli altri casi, entro 96.000 euro per unità immobiliare; per le spese sostenute nel 2027 le stesse aliquote scendono al 36% e al 30%. Un ordine di bonifico dato il 31 dicembre 2026 è una spesa del 2026 anche se la banca lo addebita a gennaio.

A chi intestare che cosa

  • Ordinante diverso dal beneficiario. Se chi ordina il bonifico non è la persona indicata come beneficiario della detrazione, la detrazione spetta a quest'ultima, ferme restando le altre condizioni (circolare n. 17/E del 24 aprile 2015).
  • Più persone che sostengono la spesa. Se in più intendete fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il codice fiscale di tutti gli interessati.
  • Parti comuni condominiali. Oltre al codice fiscale del condominio va indicato quello dell'amministratore, o dell'altro condomino che effettua il pagamento.
  • Chi ha un titolo per detrarre ma non è intestatario. Comodatario, familiare convivente, convivente di fatto: possono fruire dell'agevolazione se hanno sostenuto la spesa, anche senza essere intestatari di bonifico o fattura, a condizione di integrare i documenti di spesa con il nominativo e la percentuale di spesa sostenuta. L'integrazione va fatta fin dal primo anno in cui si usa il beneficio: la ripartizione non si può più modificare negli anni successivi.

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Se lo hai sbagliato

Ci sono due strade, in quest'ordine.

  1. Ripetere il pagamento con un bonifico compilato correttamente. È la soluzione che la guida indica espressamente come salvezza nel caso di compilazione incompleta. Va concordata con l'impresa, perché comporta la restituzione del primo accredito.
  2. La dichiarazione sostitutiva dell'impresa. Se l'errore riguarda dati mancanti e non è stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo se sei in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa, con cui questa attesta che i corrispettivi accreditati sono stati correttamente contabilizzati nella determinazione del reddito d'impresa (circolare n. 43/E del 18 novembre 2016). Va esibita al CAF o al professionista abilitato quando si prepara la dichiarazione, o agli uffici dell'Amministrazione finanziaria su richiesta.

C'è invece un errore che non ti costa nulla: se per mero errore materiale nella causale hai richiamato i riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica invece di quelli del recupero edilizio, la detrazione può essere riconosciuta senza ulteriori adempimenti (circolare n. 11/2014, risposta 4.5).

Quando il bonifico parlante non serve

Non tutte le somme legate all'intervento vanno pagate così. Non è richiesto il bonifico per gli oneri di urbanizzazione, l'imposta di bollo e i diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori: sono versamenti a pubbliche amministrazioni con modalità obbligate. Lo stesso vale per la TOSAP, per cui basta il versamento sul conto corrente intestato al concessionario del servizio.

Anzi, se paghi un Comune con bonifico pur non essendo tenuto a farlo, non devi indicare il riferimento agli interventi edilizi e ai provvedimenti legislativi: serve a evitare che venga applicata una ritenuta che in quel caso non è dovuta. Basta indicare il Comune come beneficiario e una causale semplice (oneri di urbanizzazione, TOSAP e simili).

Se l'impianto lo paghi con un finanziamento

Capita spesso con il fotovoltaico, ed è ammesso. Se i lavori sono pagati da una società finanziaria che ti ha concesso un finanziamento, la detrazione spetta a due condizioni: che la finanziaria paghi l'impresa con bonifico bancario o postale contenente tutti i dati previsti — estremi della norma agevolativa nella causale, codice fiscale di chi detrae, partita IVA del destinatario — e che tu conservi la ricevuta del bonifico effettuato dalla finanziaria al fornitore. L'anno di sostenimento della spesa è quello in cui la finanziaria esegue il bonifico, non quello in cui tu paghi le rate.

Le altre scadenze dello stesso intervento

Il bonifico è il primo dei tre adempimenti che decidono se la detrazione arriva davvero. Gli altri due sono la comunicazione all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori o dal collaudo, sul portale bonusfiscali.enea.it, e la conservazione della documentazione. C'è poi una regola che riguarda i lavori edili di importo complessivo superiore a 70.000 euro avviati dal 28 maggio 2022: nell'atto di affidamento deve essere indicato che gli interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile.

La sequenza completa delle pratiche è in Installazione in 6 passi; le aliquote, i massimali e le condizioni sono in Bonus fotovoltaico 2026.

Domande frequenti

Che cosa scrivo nella causale?

Deve risultare che il pagamento riguarda interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione; i moduli di bonifico agevolato chiedono gli estremi della norma agevolativa, oltre al tuo codice fiscale e alla partita IVA dell'impresa. Se la tua banca ha il modulo dedicato, usalo: è predisposto perché quei campi non si possano dimenticare.

L'11% lo pago io?

No. È una ritenuta d'acconto operata dalla banca o da Poste sul destinatario del bonifico, cioè sull'impresa, a fronte dell'imposta sul reddito che l'impresa dovrà. Tu ordini l'intero importo della fattura.

Ho pagato l'impianto con un bonifico ordinario: ho perso la detrazione?

Non necessariamente, ma devi muoverti. La prima strada è ripetere il pagamento con un bonifico compilato correttamente, d'accordo con l'impresa. Se non è possibile, serve la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'impresa prevista dalla circolare 43/E del 2016. Portane la questione a un consulente fiscale con la fattura in mano.

Posso pagare con carta di credito, assegno o contanti?

Per la parte agevolata no: la guida richiede il bonifico bancario o postale. Restano fuori solo i versamenti alle pubbliche amministrazioni indicati sopra.

Il bonifico può ordinarlo una persona diversa da chi detrae?

Sì. Se l'ordinante è diverso dal beneficiario indicato nella disposizione di pagamento, la detrazione spetta a quest'ultimo, in presenza delle altre condizioni.

Vale anche se pago dal conto di un istituto di pagamento e non di una banca?

Sì, purché l'istituto assolva da sostituto d'imposta il versamento della ritenuta, la certificazione con il modello CU e la trasmissione del modello 770. Chiedilo per iscritto prima di pagare.

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