Bonus fotovoltaico 2026: incentivi e detrazioni

Quali agevolazioni esistono davvero per il fotovoltaico nel 2026, quanto valgono, a chi spettano e che cosa devi fare per non perderle.

In breve

  • Verifica quale misura ti riguarda. Beneficiario, abitazione e anno della spesa determinano le condizioni applicabili.
  • Distingui detrazione e sconto. Il recupero fiscale avviene negli anni e dipende dall'imposta disponibile.
  • Prepara i documenti prima di pagare. Controlla fatture, modalità di pagamento, comunicazioni e regole di cumulabilità.

Non esiste un "bonus fotovoltaico" come misura a sé. Nel 2026 chi installa un impianto fotovoltaico sulla propria casa usa la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, che vale il 50% della spesa per gli interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale sostenuti dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, e il 36% in tutti gli altri casi, su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, recuperata in dieci rate annuali. Accanto a questa ci sono misure più strette: il Conto Termico 3.0, il Reddito energetico, i bandi regionali e le comunità energetiche. Qui trovi che cosa vale per te, a quali condizioni, e quali "bonus" di cui leggi in giro nel 2026 semplicemente non ci sono.

La detrazione: quanto spetta esattamente nel 2026

L’Agenzia delle entrate include l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica fra i lavori agevolabili, "in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia" (risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013).

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La guida aggiunge subito dopo una condizione che quasi nessuno riporta: «Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione». In pratica l’impianto deve servire la casa: sovradimensionarlo per vendere alla rete è un’altra cosa, e ti espone sulla detrazione.

Per le spese sostenute negli anni 2025 e 2026:

SituazioneAliquotaLimite di spesa
Abitazione principale, spesa sostenuta dal proprietario o da chi ha un diritto reale di godimento50%96.000 € per unità immobiliare
Tutti gli altri casi in cui spetta l’agevolazione (seconda casa, inquilino, comodatario)36%96.000 € per unità immobiliare

Le aliquote maggiorate per il 2026 sono state prorogate dalla legge di bilancio 2026 (articolo 1, comma 22, lettera b), n. 1, della legge n. 199/2025).

Per "abitazione principale" si intende quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente; per l’aliquota più alta è considerata tale anche l’unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo).

Nel 2027 le aliquote scendono: 36% per l’abitazione principale e 30% negli altri casi, sempre entro 96.000 euro. Dal 2028 al 2033 la detrazione è del 30% con un limite di 48.000 euro.

Dieci rate, e serve avere l’imposta da cui detrarle

La detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo e vale secondo il criterio di cassa, cioè nell’anno in cui hai sostenuto la spesa.

Questo significa due cose che i venditori raramente spiegano. La prima: non è un rimborso, è un’imposta che non paghi. Se in un anno la tua IRPEF è inferiore alla rata, la differenza è persa e non si recupera l’anno dopo. La seconda: il beneficio arriva diluito su dieci anni, quindi non è liquidità disponibile per pagare l’impianto. Il calcolo di quanto ti resta effettivamente da pagare, su un preventivo reale, è in Quanto costa un impianto fotovoltaico nel 2026.

Il tetto per i redditi sopra 75.000 euro

Dal periodo d’imposta 2025, l’articolo 16-ter del TUIR (introdotto dalla legge di bilancio 2025, articolo 1, comma 10, legge n. 207/2024) limita l’importo complessivo di oneri e spese detraibili per chi ha un reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Il limite si calcola moltiplicando un importo base per un coefficiente:

  • importo base 14.000 euro con reddito complessivo oltre 75.000 e fino a 100.000 euro; 8.000 euro oltre 100.000 euro;
  • coefficiente 0,50 senza figli a carico, 0,70 con un figlio, 0,85 con due figli, 1,00 con più di due figli o con almeno un figlio con disabilità accertata (art. 3 della legge n. 104/1992).

Nel calcolo rientrano anche le spese per gli interventi edilizi. Se sei in questa fascia di reddito, fai due conti con il tuo commercialista prima di firmare: il plafond può essere già occupato da altre detrazioni.

Pagamento e comunicazione ENEA: le due formalità che contano

  1. Il pagamento. Deve avvenire con bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento con il riferimento alla norma, il codice fiscale di chi beneficia della detrazione e la partita IVA o il codice fiscale dell’impresa che esegue i lavori. Se il bonifico è partito senza quei dati e non è possibile ripeterlo, la detrazione spetta solo con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’impresa che attesti la corretta contabilizzazione dei corrispettivi (circolare n. 43/E del 18 novembre 2016): il rimedio è spiegato in Bonifico parlante.
  2. La comunicazione all’ENEA. I dati vanno trasmessi sul portale bonusfiscali.enea.it entro 90 giorni dalla fine dei lavori o dal collaudo; per i sistemi di accumulo l’obbligo vale per gli interventi con fine lavori dal 1° gennaio 2019. L’Agenzia delle entrate ha chiarito con la risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019 che la mancata o tardiva trasmissione non comporta di per sé la perdita della detrazione, ma non è una ragione per saltarla.

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Conto Termico 3.0: prima verifica l’edificio

Per una normale abitazione privata, il Conto Termico 3.0 non finanzia il fotovoltaico, neppure insieme a una pompa di calore. Il fotovoltaico rientra nel Titolo II: per i soggetti privati è ammesso sugli edifici del settore terziario; pubbliche amministrazioni e soggetti equiparati seguono le condizioni del decreto. Nei casi ammessi serve anche la sostituzione del riscaldamento con una pompa di calore elettrica. Per le abitazioni private restano accessibili gli interventi termici ammessi dal Titolo III.

Per il fotovoltaico II.H il calcolo parte dal 20% della spesa ammissibile, entro i massimali e senza superare l’incentivo della pompa di calore elettrica abbinata. Eventuali maggiorazioni e regole d’intensità degli aiuti richiedono un calcolo specifico. Non è un generico contributo del 65% ai pannelli.

La guida al Conto Termico riporta requisiti, massimali e cumulo. Nel progetto domestico mantieni distinti i costi della pompa di calore e quelli del fotovoltaico.

Reddito energetico nazionale

È un contributo nazionale che aiuta le famiglie con redditi bassi a installare un impianto per autoconsumo. Il Fondo nazionale reddito energetico, istituito con decreto del MASE, ha una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per il 2024 e il 2025, è gestito dal GSE e si rivolge a nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, o inferiore a 30.000 euro con almeno quattro figli a carico. Gli impianti finanziati hanno potenza non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW, e l’80% delle risorse è destinato alle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).

Il 23 dicembre 2025 il MASE ha annunciato la proroga da 12 a 18 mesi del termine entro cui gli impianti finanziati possono essere connessi alla rete e messi in esercizio.

La dotazione citata riguarda il 2024–2025: non considerarla automaticamente un bando aperto nel 2026. Per una nuova domanda serve uno sportello attivo e la disponibilità prevista per il proprio territorio.

Comunità energetiche: tariffa e contributo sono diversi

La tariffa premio sull’energia condivisa ammissibile dura 20 anni, con valori base di 60–120 €/MWh e maggiorazioni geografiche previste per il fotovoltaico. È cumulabile con la detrazione ordinaria dell’articolo 16-bis.

Il contributo PNRR in conto capitale fino al 40% riguarda invece impianti di CER e gruppi di autoconsumatori in comuni con meno di 50.000 abitanti, nei limiti delle risorse e della procedura. Non è cumulabile con la detrazione ordinaria per la stessa iniziativa.

Per i progetti ammessi, il 30 giugno 2026 riguarda gli accordi di concessione della Facility CACER; l’entrata in esercizio deve avvenire entro 24 mesi dalla comunicazione dell’accordo e non oltre il 31 dicembre 2027. Questa disciplina non costituisce l’annuncio di un nuovo sportello. La guida alle CER distingue ricavi, costi e ripartizione fra soci.

Bandi regionali: trova la misura adatta al progetto

Le regioni finanziano beneficiari diversi: alcune misure riguardano famiglie, altre imprese, comunità energetiche o specifici comuni. Nella guida agli incentivi regionali trovi il confronto, con programmi residenziali, finestre chiuse e percorsi dedicati.

Prima di firmare controlla beneficiario, località, data ammissibile della spesa e possibilità di cumulo. Un contributo a fondo perduto, un finanziamento a tasso zero e una detrazione hanno effetti diversi sul budget: confrontali separatamente.

Che cosa nel 2026 non c’è

  • Un contributo a fondo perduto generalizzato per il fotovoltaico residenziale. Fra le misure nazionali pubblicate da MASE e Agenzia delle entrate non ne risulta nessuno: i canali a fondo perduto che esistono sono mirati (reddito energetico per ISEE bassi, PNRR per le comunità energetiche nei piccoli comuni, bandi regionali).
  • Lo sconto in fattura e la cessione del credito. La guida dell’Agenzia delle entrate sulle ristrutturazioni edilizie, edizione di febbraio 2026, descrive la detrazione IRPEF in dieci rate come modalità di fruizione e non contempla queste due opzioni. Se un venditore te le propone, chiedi il riferimento normativo per iscritto prima di firmare.
  • Il Superbonus per interventi nuovi di questo tipo: i dati che ancora circolano su costi e percentuali del Superbonus riguardano cantieri conclusi, non offerte attuali.

Domande frequenti

Esiste un bonus fotovoltaico 2026?

Non come misura a sé. Nel 2026 l’agevolazione principale è la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio: 50% per l’abitazione principale se la spesa è sostenuta dal proprietario o da chi ha un diritto reale di godimento, 36% negli altri casi, su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.

Il bonus vale anche per la batteria di accumulo?

La guida dell’Agenzia delle entrate elenca "installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo" fra gli interventi soggetti alla comunicazione ENEA nell’ambito della detrazione per il recupero edilizio. Fai indicare l’accumulo nel preventivo e nella comunicazione ENEA come parte dello stesso intervento, e chiedi conferma al tuo consulente fiscale per il tuo caso specifico. Quando una batteria abbia senso è un’altra questione: la trovi in Impianto fotovoltaico con accumulo: conviene?.

Posso cumulare la detrazione con il Conto Termico?

Per persone fisiche e condomìni, non sulle stesse spese, salvo le eccezioni previste dal decreto. In un progetto che comprende interventi diversi, costi e documenti devono essere separati; il fotovoltaico di una normale abitazione privata non accede al Conto Termico.

Conviene aspettare il 2027?

Per la sola detrazione, no: nel 2027 le aliquote scendono a 36% per l’abitazione principale e 30% negli altri casi.

Chi ha un reddito alto perde la detrazione?

Non la perde, ma può trovarsi dentro un tetto complessivo agli oneri detraibili se il reddito complessivo supera 75.000 euro (articolo 16-ter del TUIR).

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