Fotovoltaico fai da te: 5 motivi per non sceglierlo

Che cosa dice davvero la legge italiana su chi può montare un impianto sul tetto, e perché l'autocostruzione costa più di quanto fa risparmiare.

Un impianto fotovoltaico da tetto non è un lavoro che in Italia puoi eseguire da solo. Non è una questione di abilità manuale: il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 riserva i lavori sugli impianti elettrici alle imprese abilitate, e al termine dei lavori è l'impresa installatrice a rilasciare la dichiarazione di conformità. Senza quel documento non chiudi la pratica di connessione e non hai la carta su cui poggia tutto il resto, detrazione compresa.

Esiste però una zona in cui il fai da te è legittimo, ed è quella dei piccoli impianti da balcone: la trovi in fondo a questa pagina. Qui parliamo dell'impianto sul tetto.

1. La legge riserva il lavoro a un'impresa abilitata

Il d.m. 37/2008 disciplina la sicurezza degli impianti all'interno degli edifici. Il suo articolo 1 include nel proprio ambito gli «impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica»: un impianto fotovoltaico collegato all'edificio rientra in questa descrizione.

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L'articolo 3 stabilisce chi può eseguire quei lavori. Sono abilitate le imprese iscritte al registro delle imprese o all'albo provinciale delle imprese artigiane, e solo «se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4». Il responsabile tecnico, aggiunge lo stesso articolo, svolge quella funzione per una sola impresa.

Tradotto: l'abilitazione è un requisito dell'impresa e della persona che la sovrintende, non qualcosa che si acquisisce leggendo un manuale.

2. Senza dichiarazione di conformità non hai niente in mano

L'articolo 7 del d.m. 37/2008 è il punto in cui l'autocostruzione si blocca del tutto. Al comma 1: «Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6».

La dichiarazione è rilasciata dall’impresa installatrice abilitata, dopo le verifiche previste, e va conservata con gli allegati. Acquistare o montare componenti da soli non sostituisce questo requisito: prima di comprare un kit, concorda con l’impresa che eseguirà il lavoro progetto, responsabilità e documentazione.

3. La connessione alla rete non è un'operazione domestica

Un impianto da tetto va connesso alla rete, e la connessione ha regole proprie. ARERA fissa il confine dei piccoli impianti con la deliberazione 315/2020/R/eel: un impianto «plug and play» fino a 350 W si collega con una spina a una presa dedicata e identificabile, e per gli impianti sotto gli 800 W il titolo abilitante è una Comunicazione Unica al distributore, senza corrispettivi.

Sopra quelle soglie — cioè per qualunque impianto da tetto vero — si entra nel processo di connessione ordinario. Per il fotovoltaico sugli edifici il canale semplificato è il Modello Unico, esteso agli impianti fino a 200 kW dalla deliberazione ARERA 674/2022/R/efr in attuazione del d.m. 2 agosto 2022 n. 297; per gli impianti in regime di attività libera il d.m. MASE n. 223 del 15 luglio 2026 ha introdotto una Parte III da trasmettere sulla piattaforma SUER entro cinque giorni dall'entrata in esercizio.

Sono pratiche che presuppongono i dati tecnici dell'impianto e la documentazione di chi l'ha realizzato. Il percorso completo è descritto nella guida all'installazione in sei passi.

4. La detrazione poggia su documenti che l'autocostruzione non produce

La detrazione per ristrutturazione edilizia comprende, nell'elenco degli interventi dell'Agenzia delle entrate, gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo. Nel 2026 vale il 50% della spesa per l'abitazione principale e il 36% negli altri casi, entro 96.000 euro per unità immobiliare e in dieci quote annuali.

Il punto non è l'aliquota, sono le condizioni: i pagamenti vanno effettuati con bonifico parlante, e i dati vanno trasmessi all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Un impianto autocostruito comprando i componenti per conto proprio deve comunque produrre una documentazione completa e coerente — e la dichiarazione di conformità del punto 2, che l'autocostruttore non può emettere, è parte del corredo documentale che rende l'intervento dimostrabile.

Il risparmio che l'autocostruzione promette sulla manodopera va quindi confrontato con l'agevolazione fiscale che mette a rischio. Su un impianto domestico, la seconda è quasi sempre più grande della prima: il metodo per fare quel confronto in euro per kWp è nella guida ai costi.

5. Garanzie, responsabilità e il tetto

Sui beni nuovi vale la garanzia legale di conformità: due anni dalla consegna, e il tuo interlocutore è il venditore, cioè il soggetto con cui hai un contratto. I difetti che si manifestano entro il primo anno si presumono esistenti già alla consegna, salvo prova contraria del venditore (artt. 133, 135 e 135-bis del Codice del consumo).

Quella garanzia riguarda però la conformità del prodotto, non il modo in cui è stato montato. Prima di acquistare, fatti dare il documento di garanzia del produttore e leggi che cosa la fa decadere: le condizioni di installazione sono quasi sempre elencate lì, ed è la pagina che l'autocostruttore dovrebbe leggere per prima. Quando l'impianto è montato da un'impresa, esiste inoltre un soggetto responsabile del lavoro; quando lo monti tu, quel soggetto sei tu.

Resta l'aspetto meno discusso e più concreto: il lavoro si svolge su un tetto. Fissaggi, passaggio dei cavi, tenuta della copertura e sicurezza di chi ci sale non sono dettagli, e un errore sul manto si paga in infiltrazioni molto prima che in kWh persi.

Che cosa puoi davvero fare da solo

La zona in cui il fai da te è legittimo

Tutto quanto sopra riguarda l'impianto da tetto. I piccoli impianti da balcone sono un caso diverso e regolato apposta: fino a 350 W un impianto «plug and play» si collega a una presa dedicata, e sotto gli 800 W il titolo abilitante è una Comunicazione Unica al distributore, senza corrispettivi.

È lì che il fai da te ha uno spazio reale. I confini esatti, le pratiche e i conti sono in kit fotovoltaico fai da te e in fotovoltaico da balcone.

E anche su un impianto da tetto una parte di lavoro resta tua, ed è quella che incide di più sul risultato: scegliere la taglia in base ai consumi, leggere i preventivi, verificare i componenti proposti sulle schede tecniche, controllare che le pratiche siano state fatte. Nessuna di queste richiede un'abilitazione, e sono le attività in cui si decide se l'impianto sarà un buon investimento.

Domande frequenti

È legale installare da soli un impianto fotovoltaico sul tetto?

I lavori sugli impianti elettrici degli edifici sono riservati dal d.m. 37/2008 alle imprese abilitate, e la dichiarazione di conformità di fine lavori è rilasciata dall'impresa installatrice al committente. Un impianto da tetto autocostruito non può produrre quel documento.

E i kit da balcone?

Sono un caso a parte. Fino a 350 W un impianto plug and play si collega a una presa dedicata; sotto gli 800 W serve una Comunicazione Unica al distributore, senza corrispettivi (ARERA 315/2020).

Quanto si risparmia davvero facendo da sé?

Si risparmia sulla manodopera, ma si mette a rischio la detrazione, che sull'impianto domestico vale il 50% o il 36% della spesa entro 96.000 euro. Il confronto va fatto sui tuoi numeri, e nella maggior parte dei casi non conviene.

Serve la dichiarazione di conformità anche per un impianto piccolo?

Il d.m. 37/2008 riguarda gli impianti all'interno degli edifici, inclusi quelli elettrici. Per i piccoli impianti plug and play il quadro delle pratiche è quello semplificato definito da ARERA: verifica il tuo caso specifico con il distributore prima di procedere.

Posso comprare io i pannelli e far montare l'impianto a un'impresa?

È una strada praticabile, ma va concordata prima: l'impresa deve poter verificare i componenti che le chiedi di installare, perché è lei a rilasciare la dichiarazione di conformità e a rispondere del lavoro. Mettilo per iscritto nel preventivo.

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